Sicurezza negli impianti elettrici
Il riferimento normativo che definisce il ruolo del progettista nell’ambito della sicurezza elettrica è il D.Lgs n. 81 del 09/04/2008, noto come “Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro“, il quale sostituisce la celebre 626, ossia il D.Lgs 626/94.
L’articolo 80 interessa direttamente gli impianti elettrici, definendo gli obblighi in carico al datore di lavoro:
- Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a. contatti elettrici diretti;
b. contatti elettrici indiretti;
c. innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, radiazioni e archi elettrici;
e. innesco di esplosioni;
f. sovratensioni;
g. altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tal fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a. le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b. i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c. tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
Affinché siano rispettate le condizioni citate nel decreto è necessario che gli impianti elettrici siano realizzati secondo le norme di buona tecnica, ossia che risulti disponibile la documentazione progettuale, redatta in accordo alla norma CEI 0-2, e la dichiarazione di conformità degli impianti sottoscritta da un tecnico abilitato secondo quanto riportato dal D.M. 37/08 (ex legge 46/90).
Occorre inoltre un piano di manutenzione programmata per gli impianti elettrici, la quale deve essere affidata ad una figura qualificata, come previsto dalla norma CEI 11-27.
Il primo passo per la definizione delle caratteristiche di un impianto elettrico è la classificazione del luogo, ossia la determinazione delle peculiarità dell’edificio e dell’attività svolta al suo interno.
Una classificazione accurata del luogo permette di stabilire quali siano le prescrizioni da rispettare affinché i sistemi siano “… realizzati secondo le norme di buona tecnica”.
Il tipo di luogo definisce anche la necessità di ulteriori valutazioni da parte di professionisti, come ad esempio il rischio di fulminazione, i rischi dovuti a campi elettromagnetici, quelli derivanti da atmosfere esplosive e la verifica degli impianti di messa a terra.
Il rispetto del D.Lgs 81/08 non rappresenta per il datore di lavoro solo un obbligo morale, ma è regolato da un preciso regime sanzionatorio, di cui sotto uno stralcio: